Rinnovabili obbligatorie dal 3 agosto: cosa cambia davvero se ristruttura casa
Dal 3 agosto 2026 le pratiche edilizie presentate in Comune devono rispettare nuove quote minime di energia da fonti rinnovabili. La novità riguarda una parte consistente del patrimonio torinese, fatto in larga misura di edifici degli anni Cinquanta e Settanta che arrivano oggi alla loro prima ristrutturazione profonda. Vale la pena capire quando l’obbligo scatta davvero, perché su questo punto sta circolando parecchia confusione.
La norma e la data
L’obbligo nasce dal decreto legislativo n. 5 del 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 gennaio 2026, che ha riscritto l’Allegato III del decreto legislativo 199/2021. Le nuove regole si applicano trascorsi centottanta giorni dall’entrata in vigore del decreto, cioè dal 3 agosto 2026.
Il criterio di applicazione è preciso e conviene tenerlo a mente: conta la data di presentazione della richiesta del titolo edilizio. Le pratiche depositate prima del 3 agosto restano soggette al regime precedente; quelle presentate da quella data in poi seguono le nuove quote.
Quanto rinnovabile serve
Le percentuali si riferiscono ai consumi previsti per acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento, e cambiano in base al tipo di intervento.
| Intervento | Quota minima da rinnovabili |
|---|---|
| Nuova costruzione | 60% |
| Ristrutturazione importante di primo livello | 40% |
| Ristrutturazione importante di secondo livello | 15% |
| Ristrutturazione dell’impianto termico | 15% |
A queste si aggiunge un requisito di potenza elettrica da fonte rinnovabile da installare: 0,05 kW per metro quadro di superficie in pianta per le nuove costruzioni, 0,025 kW per metro quadro per gli edifici esistenti.
La distinzione tra ristrutturazione importante di primo e secondo livello dipende dalla superficie dell’involucro interessata dai lavori e dal fatto che si intervenga o meno anche sull’impianto termico: è una classificazione tecnica che definisce il progettista, non il proprietario.
Il punto su cui si fa più confusione: la caldaia
Molti proprietari hanno letto che “cambiare la caldaia fa scattare l’obbligo del 15%”. Non è così, ed è bene chiarirlo perché sta bloccando interventi che non ne hanno motivo.
La semplice sostituzione di una caldaia tradizionale a gas con una a condensazione non costituisce cambio di tipologia dell’impianto e quindi non attiva l’obbligo. Perché si configuri una “ristrutturazione dell’impianto termico” servono modifiche sostanziali che riguardino insieme generazione, distribuzione ed emissione del calore.
Fa eccezione il caso degli impianti privi di rete di distribuzione — il riscaldamento locale, per intenderci — dove la sola modifica del sistema di produzione può bastare a configurare la ristrutturazione.
Cosa resta fuori
L’obbligo non si applica agli ampliamenti né ai recuperi di volumi esistenti, a meno che da questi interventi non nascano nuove unità immobiliari autonomamente accatastate.
È inoltre prevista una deroga per non convenienza economica, introdotta proprio dal decreto del 2026, che consente di non rispettare le quote quando l’intervento non risulta sostenibile sul piano dei costi. È una valvola di sfogo importante per gli edifici storici e per le situazioni tecnicamente difficili, ma va documentata dal progettista: non è un’autodichiarazione del proprietario.
Un’ultima limitazione tecnica: le quote non possono essere soddisfatte con impianti che producano solo elettricità destinata a resistenze elettriche, salvo che l’unità immobiliare sia già in classe energetica B o superiore.
Cosa succede se non si rispetta
La conseguenza è netta: l’inosservanza comporta il diniego del titolo edilizio. La verifica del rispetto delle quote confluisce nella relazione tecnica prevista dall’articolo 8 del decreto legislativo 192/2005, quella che accompagna la pratica in Comune.
Non è quindi una sanzione che arriva a lavori finiti: è un ostacolo che si incontra prima di partire, e che si evita solo progettando fin dall’inizio con i numeri giusti.
Perché interessa anche chi compra o vende
C’è una ricaduta che va oltre il cantiere. Un immobile su cui è già stato fatto un intervento conforme alle nuove quote arriva sul mercato con un impianto aggiornato e una classe energetica migliore. Un immobile che invece richiederà una ristrutturazione importante porta con sé un costo aggiuntivo che l’acquirente informato mette sul tavolo in trattativa.
A Torino, dove buona parte dell’offerta in vendita è costituita da appartamenti in stabili anni Cinquanta-Settanta con impianto centralizzato o autonomo a gas, questa differenza si sta traducendo sempre più spesso in una voce esplicita di negoziazione.
Per chi vende, la conseguenza pratica è semplice: conviene arrivare sul mercato con le carte in ordine. Attestato di prestazione energetica aggiornato, libretto d’impianto, documentazione degli interventi già eseguiti. Sono elementi che spostano la trattativa dal terreno delle supposizioni a quello dei fatti.
Prima di iniziare i lavori
Se sta pianificando una ristrutturazione, il consiglio è di far verificare al progettista in quale categoria ricade l’intervento prima di depositare la pratica. La differenza tra un primo e un secondo livello vale venticinque punti percentuali di quota rinnovabile obbligatoria, e cambia il preventivo in modo tutt’altro che marginale.


